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Istituto di Istruzione Superiore A. Sant'Elia

POF parte 2.2 - Regolamento visite

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Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti il 15 giugno 2009 e modificato dallo stesso Collegio il 6 novembre 2009.

Sommario

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Art. 1  Classificazione delle visite

  1. Le visite d’istruzione si distinguono in:
    1. visite culturali, se l’obiettivo è far conoscere agli studenti luoghi o ambienti d’interesse naturalistico, storico, archeologico o artistico;
    2. visite professionali, se la visita riguarda un’azienda, un cantiere, un’esposizione tecnica;
    3. viaggi connessi ad attività sportiva, data la valenza formativa di uscite volte a garantire agli allievi esperienze di attività sportive, tipicizzate e/o genericamente intese (escursioni, settimane bianche, partecipazione a manifestazioni sportive etc.), il raggiungimento di obiettivi trasversali, quali l’educazione alla salute e la socializzazione (come previsto dall’art, 3, comma d della C.M. 291/1992).
  2. Le visite d’istruzione sono classificate, in base alla durata, in:
    1. visite brevi, se la durata è limitata a metà giornata (mattino o pomeriggio);
    2. visite lunghe, se si protraggono almeno per l’intera giornata.
  3. Le attività parascolastiche (cineforum, spettacoli teatrali, visite ai musei) sono equiparate alle visite culturali brevi

Art. 2 Programmazione delle visite

  1. Le visite d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola e non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. Da ciò la necessità che siano promosse dai componenti il Consiglio di classe e preparate dagli insegnanti per particolari esigenze didattiche tenendo presenti i fini di formazione culturale e professionale.
  2. La programmazione delle visite lunghe avviene attraverso le seguenti fasi, alcune delle quali dipendono dalla tipologia della visita:
    1. (per tutte le visite) all’inizio dell’anno scolastico, durante la prima seduta del Consiglio di Classe, i docenti propongono le possibili mete consegnando al Coordinatore un’apposita scheda dove i docenti proponenti segnalano, oltre che la destinazione generica, anche indicazioni precise su ciò che intendono visitare o sul tipo di percorso tematico che si vuole affrontare.
    2. (per tutte le visite) la Commissione visite d'istruzione raccoglie, vaglia e coordina le proposte elaborando una lista di mete destinate alle varie tipologie di classi, definendo per ciascuna di esse le finalità formative e un programma di massima
    3. (per tutte le visite) il Responsabile delle visite d'istruzione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, valuta la fattibilità delle mete selezionate dalla Commissione e per ciascuna di esse elabora una previsione approssimativa dei costi
    4. (per tutte le visite) i Consigli di Classe nella prima seduta successiva allargata a tutte le componenti deliberano l’adesione delle classi alle visite proposte, nei limiti fissati dall’art. 4, designandone gli accompagnatori; in mancanza di almeno un accompagna­tore l’adesione della classe non può avere luogo
    5. (per le visite culturali brevi e per le visite lunghe) le decisioni dei Consigli di Classe vengono sottoposte alle famiglie tramite la scheda di adesione, preparata dal Responsabile sul modello elaborato dalla Commissione, che deve contenere informazioni su
      • finalità formative
      • programma di massima
      • prevedibile periodo di svolgimento
      • costo massimo
      • scadenza per la riconsegna della scheda
      • entità dell’acconto, se previsto, e scadenza per il pagamento
      • scadenza per il pagamento del saldo
  3. La visita viene organizzata se raccoglie l’adesione di almeno il 70% degli alunni di ciascuna delle classi coinvolte.
  4. Qualora le proposte del Consiglio di Classe non abbiano trovato l’adesione di almeno il 70% degli alunni della classe, il Consiglio di Classe, se ci sono i tempi tecnici, può avanzare nuove proposte tra quelle che hanno seguito l’iter previsto dal comma precedente fino alla lettera c.
  5. Quando vi sia un’adesione inferiore al 70% ma tuttavia significativa o negli altri casi ritenuti opportuni, il Dirigente Scolastico, sentiti i Coordinatori e il Responsabile, può autorizzare comunque l’organizzazione della visita.
  6. Le visite d’istruzione lunghe non possono essere organizzate in assenza di apposita delibera del consiglio di classe.Le visite d’istruzione brevi possono essere organizzate anche in assenza di delibera del Consiglio di classe purché il docente promotore abbia acquisito per iscritto il parere favorevole degli altri docenti membri del Consiglio

Art. 3 Durata e frequenza

  1. A tutte le classi è consentito di effettuare al massimo tre visite brevi in orario di lezione.
  2. Per ogni classe può essere organizzata nell’arco dell’anno una gita culturale della durata massima di un giorno per le classi prime, due giorni per le classi seconde, tre giorni per le classi terze, quattro giorni per le classi quarte e cinque giorni per le classi quinte.
  3. La durata massima per ciascuna classe può essere suddivisa tra più uscite di minor durata, purché non venga superato il limite stabilito nel comma precedente.
  4. Le classi quinte possono recarsi in visita d’istruzione all’estero.
  5. Le classi terze e quarte possono effettuare una visita d’istruzione all’estero soltanto se la stessa rientra in un progetto di gemellaggio oppure in un progetto didattico ben definito.
  6. Non si effettuano visite d’istruzione lunghe oltre il 30 aprile.
  7. Non si effettuano, di norma, visite d’istruzione brevi negli ultimi 30 giorni di lezione.

Art. 4 Mezzi di trasporto

  1. Per i viaggi all’estero il cui percorso, data l’eccessiva distanza, sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli o per cui i mezzi tradizionali risultano sconvenienti, si può prevedere l’uso dell’aereo
  2. Il ricorso all’uso dell’aereo dev’essere, peraltro, fatto oggetto di scrupolosa valutazione.
  3. Qualora il viaggio dovesse svolgersi o concludersi in orario notturno, come spesso accade nei casi di viaggi aerei, i docenti accompagnatori sono richiamati ad una più attenta vigilanza.
  4. Nell’ipotesi di un viaggio a lunga percorrenza effettuato in treno, come previsto dall’art. 9 punto 1 della C.M. 291/1992, si consente l’effettuazione anche nelle ore notturne

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Art. 5 Costi

  1. Le spese per le visite culturali sono a carico degli alunni, eccezion fatta per le spese di trasporto relative alle attività teatrali per le quali è previsto un contributo da parte dell’Istituto.
  2. Le spese di trasporto relative alle visite professionali brevi sono a carico dell’Istituto. Le spese di trasporto relative alle visite professionali lunghe sono a carico degli alunni.
  3. Se il costo della visita supera i 100 €, all’atto dell’adesione, secondo quanto disposto dall’art. 5, deve essere corrisposto un acconto pari al 20% del costo totale. Negli altri casi, all’atto dell’adesione deve essere corrisposto l’intero importo.
  4. Se la visita viene annullata, o l’alunno/a viene escluso per motivi disciplinari, ha diritto al rimborso dell’importo versato.
  5. Se l’alunno/a rinuncia alla partecipazione, ha diritto al rimborso dell’intero importo versato solo se la sua rinuncia non è causa di maggiore aggravio per gli altri partecipanti o per l’Istituto. In caso contrario il Responsabile delle visite d'istruzione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, stabilirà la percentuale di rimborso caso per caso.
  6. L’Istituto si riserva di contribuire alle spese di partecipazione degli alunni non abbienti meritevoli.

Art. 6 Partecipazione alle visite d'istruzione

  1. L’adesione alle visite d'istruzione è formalizzata attraverso la sottoscrizione della scheda di adesione da parte dell’alunno se maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale se minorenne.
  2. Il Responsabile delle visite d'istruzione stabilisce per ogni visita se la quota di partecipazione prevista dall’art. 4 comma 3 debba essere versata contestualmente alla riconsegna della scheda di adesione o in tempi successivi.
  3. La partecipazione degli alunni alle visite professionali brevi è obbligatoria.
  4. Gli alunni non partecipanti alla visita d’istruzione devono frequentare regolarmente le lezioni. Il Dirigente Scolastico a tale scopo può accorpare momentaneamente più classi.

Art. 7 Esclusione dalle visite d'istruzione

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle visite d’istruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma3 dell’art. precedente, gli alunni e le alunne che hanno commesso gravissime infrazioni disciplinari ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli Studenti, salvo deroghe concordate tra il Coordinatore e il Dirigente Scolastico. Sono anche esclusi coloro che hanno tre o più note disciplinari sul registro.
  2. Sono altresì esclusi gli alunni e le alunne che:
    1. non hanno riconsegnato la scheda di adesione compilata entro i tempi prescritti
    2. non hanno versato l’acconto o il saldo entro i tempi prescritti.

Art. 8 Svolgimento delle visite d'istruzione

  1. Prima delle visite lunghe viene consegnato a tutti i partecipanti il programma dettagliato.
  2. Gli insegnanti incaricati dell’accompagnamento devono assicurare la costante ed assidua vigilanza degli alunni, allo scopo di suscitare le condizioni per una serena convivenza del gruppo in viaggio.
  3. Al rientro dalla visita l’insegnante capogruppo consegna una relazione scritta alla presidenza, redatta su apposito modello elaborato dalla Commissione.

Art. 9 Compiti della Commissione e del Responsabile delle visite d'istruzione

  1. La Commissione visite d'istruzione è designata dal Collegio dei Docenti.
  2. La Commissione visite d'istruzione si occupa di:
    1. vagliare e selezionare le proposte pervenute dai Consigli di Classe
    2. preparare le schede di descrizione delle visite e di adesione alle stesse
    3. preparare il modello per la relazione del capogruppo
    4. elaborare a fine anno scolastico un bilancio dell’andamento delle visite
    5. proporre modifiche al presente regolamento da sottoporre al Collegio dei Docenti
  3. Il Responsabile delle visite d'istruzione è designato dal Dirigente Scolastico fra i membri della Commissione.
  4. Il Responsabile delle visite d'istruzione si occupa di:
    1. valutare la fattibilità delle mete selezionate dalla Commissione
    2. elaborare una previsione approssimativa dei costi
    3. organizzare tecnicamente le visite d'istruzione
    4. preparare le schede di adesione sul modello elaborato dalla Commissione e sovrintendere alla loro distribuzione
    5. raccogliere le schede di adesione e tabularne i dati
    6. partecipare ai lavori della Commissione e presiederla in assenza del Dirigente Scolastico

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