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disegno di Antonio Sant'Elia e foto Istituto Sant'Elia

Istituto di Istruzione Superiore A. Sant'Elia

POF parte 2.1 - Regolamento studenti

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Sommario

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§1 - Diritti degli studenti

Art. 1  Diritto di assemblea

  1. Gli studenti dell’istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
  2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 2  Tipi di assemblee

  1. Le assemblee possono essere di classe, di corso e d’istituto.
  2. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

Art. 3  Modalità di svolgimento delle assemblee

  1. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto e una di corso o di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e le altre nel limite di due ore. L’assemblea di classe e di corso non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico ed in numero superiore a sette nel corso dell’anno scolastico. Altre assemblee mensili possono svolgersi al di fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
  2. Alle assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o dalla Giunta esecutiva.
  3. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo.
  4. Non possono avere luogo assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione.
  5. All’assemblea di classe, di corso e d’istituto assistono con compiti di vigilanza i docenti in servizio nelle classi coinvolte.
  6. Il Dirigente Scolastico o i docenti che prestano servizio di vigilanza hanno potere di intervento nel caso di violazione del presente regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
  7. Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 4  Convocazione delle assemblee

  1. L’assemblea d’istituto e di corso sono convocate dal Dirigente Scolastico su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, del Comitato studentesco o del 10% degli studenti interessati.
  2. L’assemblea di classe è autorizzata dal Coordinatore del Consiglio di classe su richiesta dei rappresentanti.
  3. La richiesta deve essere sottoscritta dal docente o dai docenti in servizio durante le ore previste per l’assemblea; deve indicare la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea e deve essere presentata con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista per le assemblee d’Istituto e di corso, e di 3 giorni per le assemblee di classe, tranne che per situazioni che richiedano per la loro urgenza o necessità l’esercizio immediato del diritto di riunione.

Art. 5  Scioperi, autogestione

  1. L’adesione a scioperi degli studenti e la partecipazione a manifestazioni che si svolgono all’esterno dell’istituto e durante le ore di lezione può avvenire solo dopo deliberazione approvata da un’assemblea d’istituto convocata come da art. 4 con la maggioranza prevista dall’art. 3 comma 7.
  2. La violazione del precedente comma costituisce mancanza disciplinare ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento. Pertanto l’adesione a, e ancor più l’organizzazione di scioperi o manifestazioni non deliberati conformemente al comma 1, è passibile di sanzioni disciplinari.
  3. Le assenze per sciopero o partecipazione a manifestazioni non sono comunque giustificate: gli studenti, però, devono compilare l’apposito tagliando delle giustificazioni, che per i minorenni deve essere sottoscritto dal genitore.

Art. 6  Comitato studentesco

  1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco d’istituto.
  2. Il Comitato studentesco può formulare proposte al Collegio dei docenti ed al Consiglio d’istituto, può presentare richieste di convocazione delle assemblee d’istituto e di corso, può richiedere pareri all’organo di garanzia, proporre la nomina di studenti in commissioni od organi operanti all’interno dell’Istituto nei casi e secondo modalità previste dal presente regolamento.

Art. 7  Partecipazione a commissioni

  1. In attuazione dei Principi fondamentali dei regolamento generale d’istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, al fine di realizzare la più ampia partecipazione alla gestione della scuola è riconosciuto agli studenti il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni e gruppi di lavoro operanti nell’Istituto.
  2. Le modalità di partecipazione sono definite dal regolamento delle commissioni stesse.

Art. 8  Diritto di riunione

  1. Tutti gli allievi dell’Istituto “Sant’Elia” hanno diritto di riunirsi in modo autonomo ed al di fuori del normale orario scolastico per svolgere iniziative all’interno della scuola conformi con la Costituzione, con l’ordinamento giuridico e con le finalità dell’Istituto.
  2. Le riunioni possono avvenire previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9  Affissione di manifesti e altre forme di comunicazione pubblica

  1. L’affissione di manifesti, la distribuzione di volantini e qualsiasi altra iniziativa di comunicazione pubblica, attuata con qualsivoglia mezzo, sono subordinate all’autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati, i quali assicurano il rispetto della libertà di espressione garantita dall’Art. 1 c. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  2. Non possono in ogni caso essere affissi manifesti né essere distribuito materiale di propaganda che abbia prevalente scopo commerciale; non possono altresì essere affissi manifesti o simboli di matrice partitica o che violino in qualche modo la legge. 

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§2 - Doveri degli studenti

Art. 10  Doveri dello studente

  1. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
  2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento dell’Istituto ed emanate dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali.
  3. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 11 Svolgimento delle lezioni

  1. I cancelli dell’Istituto si aprono alle ore 7.45. Gli studenti possono accedere all’atrio o al bar a partire dalle ore 7.50, ma non possono salire ai piani superiori prima delle ore 8.00.
  2. La prima campanella suona alle ore 8.00 e segna il momento in cui gli studenti devono recarsi all’interno delle rispettive aule.
  3. La seconda campanella suona alle ore 8.05 e segna l’inizio delle lezioni.
  4. L’intervallo è a cavallo fra la terza e la quarta ora.
  5. Gli alunni possono recarsi al bar o a fare fotocopie soltanto prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo o alla fine delle stesse.
  6. Non può essere autorizzato ad uscire dall’aula più di un alunno per volta.

Art. 12 Assenze, ritardi e uscite anticipate

  1. Sono considerati ritardi tutte le entrate che avvengono dopo l’ora prevista per l’ingresso in classe ed entro la prima ora di lezione della giornata.
    Sono considerate entrate posticipate tutte le entrate che avvengono a partire dalla seconda ora di lezione della giornata.
  2. Non sono considerati ritardi i casi in cui:
    1. l’alunno che usa i mezzi pubblici ed ha un permesso permanente di entrata posticipata entra in classe entro l’orario concessogli
    2. l’alunno entra in ritardo con permesso occasionale di entrata posticipata concessogli anticipatamente dal Dirigente Scolastico
  3. I ritardi entro i primi 10 minuti di lezione, solo se opportunamente motivati, possono essere autorizzati dal docente in servizio, quelli successivi dalla Presidenza.
  4. E’ ammesso un massimo di tre ritardi per ogni quadrimestre. A partire dal quarto ritardo l’alunno/a minorenne deve essere accompagnato/a da un genitore, altrimenti non viene ammesso; gli alunni maggiorenni non vengono ammessi alle lezioni.
  5. Le entrate posticipate possono avvenire solo se sono state preventivamente autorizzate dalla Presidenza.
  6. Il ritardo o l’entrata posticipata devono essere registrati dall’Insegnante in servizio nella classe sul registro di classe con l’indicazione dell’ora di arrivo.
  7. Per i permessi permanenti di entrata posticipata o uscita anticipata dovuti a motivi di trasporto, di sport o altro va inoltrata apposita domanda al Dirigente Scolastico.
  8. Le richieste saltuarie di permesso di entrata o uscita anticipata vanno consegnate ai collaboratori scolastici in servizio all’ingresso con almeno un giorno di anticipo.
  9. Non è possibile richiedere permessi di entrata posticipata oltre le ore 10 né di uscita anticipata prima delle ore 12.00.
  10. Lo studente, che per qualsiasi motivo è stato assente dalle lezioni, ha l’obbligo di presentare la giustificazione; se minorenne, la giustificazione deve essere firmata dal genitore. Tutte le assenze, fino a cinque giorni consecutivi, sono giustificate dall’insegnante della prima ora di lezione.
  11. Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi sono giustificate dalla Presidenza.
  12. Lo studente senza giustificazione è ammesso in classe dal docente della prima ora di lezione a discrezione dello stesso; se il giorno successivo l’alunno è ancora senza giustificazione non è ammesso alle lezioni e se minorenne deve essere accompagnato da un genitore.
  13. Qualora siano previste lezioni pomeridiane, gli alunni presenti al mattino devono obbligatoriamente essere presenti anche al pomeriggio a meno che non abbiano richiesto e ottenuto il permesso di uscita come da commi precedenti.
    Non rientrare in classe dopo la pausa pranzo è considerato abbandono arbitrario e ingiustificato e l’alunno pertanto è soggetto a sanzioni disciplinari.
  14. In caso di reiterate assenze, anche saltuarie, e/o di numerosi ritardi il Coordinatore di Classe convocherà o avvertirà la famiglia.
  15. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, assegna agli studenti del terzo, quarto e quinto anno che si siano resi responsabili di assenze ingiustificate e/o di numerosi ritardi o uscite anticipate il punteggio di credito scolastico minimo all’interno della fascia di competenza.

Art. 13  Spostamenti all’interno della scuola

  1. Le classi devono essere accompagnate da un docente in ogni loro spostamento all’interno dell’Istituto durante il quale devono arrecare il minimo disturbo possibile allo svolgimento delle lezioni.
  2. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane programmate o comunque autorizzate, nessun alunno può accedere ai locali dell’istituto, fatta eccezione per l’ambiente bar e l’atrio a piano terra.
  3. Durante l’intervallo è consentito recarsi al bar, muoversi all’interno dei corridoi e del piazzale antistante la scuola; non è invece consentito rimanere in aula senza la presenza di un docente; il servizio di vigilanza è affi­dato ai docenti di turno e ai non docenti.
  4. Non è consentito agli studenti l’accesso alla sala insegnanti, agli uffici e alle bidellerie.
  5. Non è consentito sostare lungo le scale di accesso ai piani prima dell’inizio delle lezioni e/o durante i cambi dell’ora.
  6. L’ingresso a scuola può avvenire esclusivamente attraverso l’entrata principale e le scale interne; le scale di emergenza possono essere usate soltanto per l’uscita.

Art. 14  Oggetti personali

  1. L’istituto non risponde degli oggetti personali lasciati nelle aule o negli spogliatoi della palestra né dei mezzi parcheggiati nell’area antistante.
  2. Durante le ore di lezione è vietato l’uso dei telefoni cellulari, che devono essere tenuti spenti e sotto custodia. Ai trasgressori potrà essere sequestrato temporaneamente l’apparecchio che sarà riconsegnato soltanto ai genitori.
  3. E’ vietato portare a scuola qualsiasi oggetto o sostanza che possa essere nociva per la salute o per l’incolumità del possessore o di altri utenti della scuola. Anche in questo caso potrà essere operato il sequestro con restituzione ai genitori.
  4. All’interno dell’edificio scolastico è vietata la registrazione di suoni o immagini mediante fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. E’ altresì vietata la diffusione in qualsiasi forma di immagini o suoni registrati da altri all’interno della scuola.

Art. 15  Divieto di fumare

  1. Conformemente alle norme vigenti è fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali della scuola, bagni e scale di sicurezza compresi, anche durante l’intervallo. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e, in quanto mancanza disciplinare, dal Regolamento d’istituto.

Art. 16  Risarcimento dei danni

  1. Degli eventuali danni o ammanchi alle strutture e alle attrezzature dell’Istituto rispondono coloro che li hanno provocati. Se non è possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che hanno utilizzato, nell’occasione, la struttura danneggiata.

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§3 - Disciplina

Art. 17  Mancanze disciplinari

  1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che costituiscono:
    1. violazione delle norme relative alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate;
    2. mancanza dell’assolvimento dei doveri scolastici;
    3. mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
    4. violazione delle norme di correttezza comportamentale (all’interno ed all’esterno dell’edificio scolastico);
    5. violazione delle norme organizzative e di sicurezza dell’istituto;
    6. violazione delle norme di utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche;
    7. violazione della privacy;
    8. violazione degli impegni sottoscritti con il Patto educativo di corresponsabilità;
    9. altre violazioni (divieto di fumare, falsificazioni, furti, reati…).
  2. Le circostanze aggravanti delle mancanze disciplinari sono:
    1. intenzionalità del comportamento;
    2. rilevanza dell’obbligo violato;
    3. reiterazione dell’infrazione;
    4. considerevole danno o pericolo di danno al patrimonio della scuola;
    5. considerevole danno all’immagine della scuola e della comunità scolastica;
    6. attentato o lesioni all’integrità fisica dei membri della comunità scolastica;
    7. concorso di più studenti.

Art. 18  Sanzioni

  1. I gradi progressivi delle sanzioni emanate in presenza di mancanze disciplinari sono:
    1. sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, ovvero:
      • a.1 il richiamo verbale
      • a.2 la nota scritta sul registro
      • a.3 l’ammonizione scritta;
    2. sanzioni che comportano il temporaneo allontanamento dalla scuola:
      • b.1 per un periodo inferiore a 15 giorni
      • b.2 per un periodo superiore a 15 giorni;
    3. l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
    4. l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame conclusivo del corso di studi.
  2. Per quanto riguarda le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica:
    1. il richiamo verbale è comminato dal Docente o dal Dirigente Scolastico a fronte di una mancanza disciplinare senza aggravanti;
    2. la nota scritta sul registro è comminata dal Docente o dal Dirigente Scolastico a fronte di una mancanza disciplinare con una delle circostanze aggravanti e viene riportata sul libretto personale dello studente;
    3. l’ammonizione scritta è comminata dal Dirigente Scolastico a fronte di una mancanza disciplinare intenzionale con una delle circostanze aggravanti o qualora lo studente abbia cumulato un numero di note sul registro pari a 3; viene inserita nel fascicolo personale dello studente e notificata alla famiglia.
  3. Nei casi di grave mancanza disciplinare (ovvero mancanza disciplinare intenzionale con più circostanze aggravanti oppure qualora l’alunno sia stato in precedenza già ammonito) si applicherà la sanzione del temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni.
    In tal caso il Dirigente Scolastico convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza, il Consiglio di Classe, gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori. Il Consiglio di Classe, sentite le parti interessate, delibera l’entità della sanzione.
    Su richiesta dell’interessato, la sanzione può essere convertita dal Dirigente Scolastico in attività utili per la comunità scolastica da svolgersi in orario non di lezione.
  4. Nei casi di mancanza disciplinare di eccezionale gravità si applicherà la sanzione del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, che può protrarsi fino al termine dell’anno scolastico o prevedere l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. La mancanza è considerata di eccezionale gravità quando in essa concorrono, insieme alla intenzionalità del comportamento, recidiva, atti di violenza grave o comunque di rilevanza penale.
    In tal caso il Dirigente Scolastico convoca entro i 3 giorni successivi alla segnalazione della mancanza il Consiglio di Classe e immediatamente dopo il Consiglio d’Istituto, gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori. Il Consiglio d’Istituto, sentite le parti interessate, delibera l’entità della sanzione.
  5. Avverso le sanzioni di cui ai commi precedenti lo studente interessato può fare ricorso presso l’Organo di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. In tal caso la sanzione è sospesa fino al pronunciamento di quest’ultimo. L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.
  6. È fatto salvo l’obbligo del risarcimento del danno nei casi di violazione dell’integrità del patrimonio scolastico.
  7. Il Consiglio di Classe assegna il voto di condotta tenendo conto delle sanzioni disciplinari comminate, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti. Oltre alle sanzioni previste dai commi precedenti, il Consiglio di Classe può anche decidere l’esclusione dello studente dalle attività integrative e dalle visite d’istruzione.

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